Consiglio Comunale monotematico sulla vicenda Gemma D'Arrigo
Sdemanializzazione e alienazione di relitti stradali: il Consiglio Comunale prende atto delle sentenze del Tar.
L’Amministrazione risolve una spinosa questione ereditata dal 1988
Il Consiglio Comunale convocato d’urgenza ieri, venerdì 18 Marzo 2016, vedeva all’ordine del giorno l’annullamento della deliberazione del Commissario straordinario n. 640/1994 avente ad oggetto: “Sdemanializzazione e cessione a titolo oneroso alla società IFI di tratto di strada in C.da Gemma D'Arrigo”.
Si tratta di una questione che risale al 1988, quando con una Delibera di Consiglio Comunale (n. 90/1988) si stabilirono i criteri per la sdemanializzazione ed alienazione di tratti di strade pubbliche non più utilizzate per il transito a seguito di mutamento del sistema viario comunale. Quel deliberato seguiva numerose richieste da parte di privati, i quali volevano prendere possesso di questi relitti stradali, che spesso diventavano ricettacolo di rifiuti, nell’ottica di una “riqualificazione del territorio”.
All’epoca, due furono i criteri adottati nella individuazione delle casistiche interessate dal deliberato: il primo, oggettivo, è che doveva trattarsi di relitti stradali; il secondo, soggettivo, è che il soggetto interessato doveva essere necessariamente un proprietario frontista, cioè l’istanza doveva provenire dal proprietario di suoli posti su ambedue i lati della strada a cedersi. Questo per evitare che le strade comunali fossero eliminate ancorché in presenza di soggetti interessati dall’esistenza della strada pubblica.
Nel 1993 la Società Ifi srl (ora gruppo Intini spa), presentò al Comune di Noci istanza di cessione di un relitto stradale sito in località Gemma D’Arrigo e, sulla scorta della relazione dell’allora dirigente dell’UTC, che determinava il prezzo della cessione in euro 2.000,00 circa, si attestava che «all’infuori della società istante non vi sono altri proprietari frontisti». Dunque, sulla base della richiamata istruttoria tecnica, l’istanza di cessione fu accolta dal Comune, che con delibera di Consiglio comunale n. 640/1994 autorizzò il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile del Comune del relitto stradale, per cederlo a titolo oneroso alla società in questione. Con atto pubblico di compravendita, quindi, nel 1995 il Comune di Noci ha venduto alla società il relitto stradale.
A distanza di circa dieci anni, il Dott. Orazio De Tommasi, proprietario di alcuni suoli posti su uno dei lati della via sdemanializzata e ceduta, è venuto a conoscenza di tale circostanza e, nel 2005, ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 640/1994 e successivamente, nel 2008, le conseguenti Delibera di Consiglio Comunale (la n. 57/2000 e la n. 100/2000, sempre afferenti al caso di specie) per ottenerne l’annullamento. Il Comune di Noci e la società controinteressata, rimasero contumaci (ovvero rinunciarono all’onere di costituirsi dinanzi al giudice) in tutti e due i procedimenti.
Nel frattempo, la società acquirente aveva realizzato dei manufatti sul bene ceduto, riqualificando la strada, apponendo due cancelli (di cui uno automatico) e quattro colonne di cemento armato, installando impianti citofonici, elettrici, ecc.
Nel 2014 sono state notificate al Comune le sentenze del Tar, passate in giudicato con pronuncia di annullamento delle delibere, perché fondate su un presupposto errato, e l’Ufficio contenzioso si è subito attivato per porre in essere tutti gli adempimenti del caso. Il Comune ha subito invitato la società proprietaria del bene alla retrocessione volontaria dello stesso dietro restituzione del prezzo attualizzato, per evitare costi legati all’introitare un apposito giudizio ordinario per la risoluzione giudiziale dell’atto notarile, ma non avendo ricevuto riscontro positivo, l’Amministrazione ha dato incarico ad un legale per la tutela dell’Ente. Nelle more, il Dott. De Tommasi, ha adito nuovamente il Tar per il cd. Giudizio di ottemperanza, ordinando al Comune di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza di annullamento entro 60 giorni.
E arriviamo ad oggi. Considerato quanto sin qui detto, il Comune ha adottato gli atti amministrativi con i quali si intimata la rimozione dei manufatti. Durante il Consiglio Comunale di ieri, venerdì 18 Marzo 2016, inoltre, si è proceduto nei termini di legge alla presa d’atto della declaratoria di annullamento delle sentenze del Tar del 2013 notificate nel 2014.
«Questa volta l’Amministrazione si costituisce in giudizio e dimostra di essersi attivata diligentemente e in maniera puntuale, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari – commenta il consigliere Anna Martellotta, che ha presentato l’ordine del giorno all’assise. - Nel mio intervento ho rilevato l’operatività degli uffici competenti a risolvere la vicenda per evitare il peggio, invitandoli a continuare nell’attività intrapresa per il ripristino urgente dello stato quo ante, di essere sempre attenti nel verificare i documenti e gli stati dei luoghi, per evitare che si verifichino ancora simili errori di valutazione. Ho evidenziato anche che, in casi come questi, la nomina di legali all’epoca dei fatti avrebbe permesso di difendere l’Ente da una serie di vicende giudiziarie negative e da mantenerlo indenne da eventuali azioni risarcitorie».
Comunicato Stampa 19-03-2016
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